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Nuovo “DURC online”

Dallo scorso 1° luglio è partito il nuovo servizio “DURC online”, che consentirà di verificare in tempo reale la regolarità contributiva delle imprese, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Pochi giorni prima dell’avvio ufficiale, l’Inail e l’Inps hanno emesso due circolari che spiegano nel dettaglio come funzionerà il sistema, a partire dalla richiesta e fino al rilascio o meno del documento.

Di seguito sono rappresentate alcune delle novità di maggior rilievo.

Chi potrà accedere al servizio?
Quanto ai soggetti che possono chiedere il durc di un'impresa, nulla cambia per i soggetti pubblici (che rappresentano la maggior parte dei soggetti richiedenti), mentre i soggetti privati, per il momento, sono solo la stessa impresa richiedente (o un suo delegato) oppure i consulenti del lavoro.
È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) saranno immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica in questione. Per consentire l'accesso alla banca dati anche ad altri soggetti privati (come banche o studio legali) servirà un adempimento tecnico -di cui è stato incaricato l'Inps- che sarà reso funzionante a breve.

Come funziona il servizio?
Va in pensione lo sportello unico previdenziale (che rimarrà attivo solo per alcuni casi particolari, riportati di seguito), mentre sono stati attivati due nuovi punti di accesso per le richieste: i siti internet di Inps e Inail. 
Dal momento della richiesta, parte la ricerca in contemporanea delle tre banche dati: Inps, Inail e la banca dati nazionale delle imprese delle casse edili (Bni). Le risposte della Bni potranno essere due: impresa regolare; impresa irregolare. Nel primo caso significa che l'impresa è iscritta alla banca dati e che è in regola con i versamenti delle casse edili. Nel secondo caso, l'impresa è irregolare. E questo per due possibili motivi: l'impresa non risulta iscritta alla Bni, oppure non è in regola con qualche versamento.
In quest’ultimo caso parte l'e-mail via posta certificata che invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Ciascuno dei tre operatori - Inps, Inail e Cassa edile - gestisce le verifiche in maniera autonoma; pertanto, se l'impresa ha delle pendenze con tutti e tre i soggetti, riceverà tre diverse email via Pec.  E' prevista una franchigia da 150 euro -al di sotto della quale non si incorre in alcuna sanzione- che sarà applicata in maniera differenziata da ciascuna cassa, con un tetto complessivo teoricamente pari, quindi, a 450 euro, tra i vari istituti Inps, Inail e Casse edili.
Un altro aspetto interessante del sistema è che tutti i durc regolari saranno visibili a chiunque ne faccia richiesta (sempre che, ovviamente, ci sia stata in precedenza una richiesta di verifica del durc, anche dalla stessa impresa). Se il durc di un'impresa non è reperibile, significa che l'impresa non è regolare, oppure che nessuno ne ha mai chiesto uno. Per questo motivo, l'impresa ha tutto l'interesse a chiedere, essa stessa, un durc almeno ogni 120 giorni, per certificare immediatamente all'esterno la sua regolarità.
L’Anac ha ricordato che «dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura».
Infine giova rammentare che il Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015 prevede una serie di casi per i quali il DURC resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio; tra queste vi è, in particolare, la sussistenza di certificazione di crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, tutt’altro che insolita di questi tempi (le altre circostanze per cui si continuerà ad adottare il vecchio sistema sono quelle di pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 e di sussistenza di una procedura di emersione di lavoratori extracomunitari).
In particolare, in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA., rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e s.m.i. dalle Amministrazioni Statali, dagli Enti Pubblici Nazionali, dalle Regioni, dagli Enti Locali e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva dell’impresa!

Per una volta, nessuna proroga.
Il servizio è effettivamente attivo dal 1° luglio, come promesso, e nonostante la pressante richiesta degli addetti ai lavori (che avrebbero preferito un periodo di sperimentazione più ampio) l’INPS ha precisato che non vi sarà alcuna proroga poiché, per questioni tecniche e operative, non è possibile far slittare la messa a regime dell’operazione. Non solo. L’INPS ha pure garantito, statistiche alla mano, che entro il 15 luglio verranno smaltite quasi tutte le pratiche arretrate relative a potenziali situazioni di irregolarità.
Quest’ultima, però, sembra un promessa troppo difficile da mantenere!